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STARTUP INNOVATIVE: Guida aggiornata 2024

Dic 30, 2023| Categoria: startup innovative|
Startup innovative

STARTUP INNOVATIVE - Guida 2024:
Requisiti | Registro | Agevolazioni | Business Plan


Le Start Up Innovative rappresentano un ecosistema relativamente giovane nel panorama economico italiano, e hanno ricevuto da subito un grande interesse tra i nuovi imprenditori. Al termine del 1° trimestre 2023, le startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese è pari a 14.029 (secondo l'ultimo report trimestrale di MISE, Unioncamere e InfoCamere). Con un fatturato medio di circa 200.000 Euro, le startup innovative sono di fatto delle micro-imprese: questo è un aspetto fisiologico, perchè tendono progressivamente a perderne lo status. Le imprese fondate da under-35 rappresentano il 18,6% del totale.

Con lo Startup Act italiano, introdotto con il d.l. 179/2012, "l’Italia si è dotata di una strategia olistica per facilitare la nascita e la crescita di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico."


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1. StartUp Innovative: cosa sono?

La definizione di start up innovativa nel panorama italiano è piuttosto recente: viene introdotta per la prima volta dall’art. 25 del d.l. n. 179 del 2012, convertito in legge 221 il 17 dicembre 2012, dal titolo «ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» che ne definisce l’esistenza normativa e le attribuisce una serie di misure specifiche.
Il decreto, primo punto di un quadro di riferimento dedicato alle startup innovative denominato poi “startup act” individua una serie di norme e di misure volte a favorire e a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e la cultura digitale, l’occupazione - in particolare giovanile - mettendo in atto una serie di politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali anche al fine di promuovere l'alfabetizzazione informatica.
Inoltre, con l’obiettivo di sostenere la nascita e la crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore tecnologico il decreto introduce a partire dall’art. 25 “start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità” e fino all’art 32 una serie di norme ad hoc.

Come riporta anche il titolo, l’art. 25 definisce le finalità, prima descritte e cosa si intende per startup innovativa, ovvero “la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti”:

  • a) è costituita da non più di sessanta mesi
  • b) è residente in Italia o in uno degli stati membri dell'Unione Europea o in stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia
  • c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro
  • d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili
  • e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
  • f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda
  • g) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
  • 1) ha sostenuto spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione
  • 2) impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale)
  • 3) è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.


2. StartUp Innovative: requisiti

Possiamo quindi dire che vi sono dei requisiti “cumulativi”, che devono essere sempre presenti e che sono quelli indicati alle lettere da b) a f) dell’art. 25 e un ulteriore requisito “alternativo, tra i tre indicati alla lettera g).
Nel caso una società di capitali già costituita voglia verificare se può o meno essere considerata una startup innovativa deve necessariamente verificare se risultano ancora soddisfatti tutti i requisiti cumulativi. Ad esempio, se si sono già distribuiti degli utili di bilancio, non è più possibile richiedere l’iscrizione nella sezione speciale delle startup innovative, così come nel caso si tratti di impresa costituita da più di 60 mesi.
Altra cosa importante da verificare è l’oggetto sociale: la norma prevede che sia esclusiva e prevalente l’innovatività e l’alto valore tecnologico dei beni e/o servizi prevedendo una fase di sviluppo, una di produzione fino alla commercializzazione.
Pertanto, nel caso di impresa già costituita potrebbe essere necessario effettuare una modifica dello stesso, qualora nell’oggetto sociale non siano rilevabili i requisiti previsti dalla norma.
Nel caso invece ci accingiamo ad avviare una nuova start up innovativa dobbiamo rivolgere la nostra attenzione a definire quale sarà il nostro oggetto sociale, specificando chiaramente quale bene o servizio innovativo e ad alto valore tecnologico svilupperemo, produrremo e commercializzeremo, oltre a verificare quale tra i tre requisiti alternativi - spese in R&S, personale “qualificato”, privativa industriale/software registrato – utilizzeremo in fase di costituzione.

Vediamo brevemente le varie opzioni alternative anche al fine di comprendere cosa è necessario ai fini del mantenimento dell’iscrizione nella sezione speciale delle startup innovative:

  • 1) SPESE IN RICERCA E SVILUPPO
  • In sede di prima iscrizione sarà necessario predisporre un business plan (link), un bilancio previsionale o una dichiarazione dettagliata e sottoscritta dal futuro legale rappresentante dell’impresa che riporti a quanto ammonteranno le spese in R&S che la startup intende sostenere nel corso del primo anno di vita.
    La norma prevede che le spese in ricerca e sviluppo siano uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa, pertanto, mentre in sede di avvio basterà anche una semplice dichiarazione, per mantenere il requisito sarà necessario che tali spese, nella percentuale prevista, risultino dall’ultimo bilancio approvato. Andranno evidenziate utilizzando il campo di testo libero, presente in ogni tipologia di bilancio, denominato «Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative» della tassonomia XBRL 2018-11-04, dando evidenza degli importi, delle voci di bilancio in cui esse sono contenute, e del calcolo richiesto per il raggiungimento della percentuale prevista dalla normativa.

  • 2) PERSONALE QUALIFICATO
  • Relativamente al secondo requisito alternativo, nella nozione di «dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo» si intende qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente o assimilato, pertanto, possono essere ricomprese tutte le forme giuridiche contrattuali di collaborazione del personale con la società. È necessario però fare attenzione al fatto che la locuzione “a qualsiasi titolo” non può scindersi dall’altra “impiego”, pertanto, nel caso di soci amministratori questi potranno entrare a far parte del conteggio solo se sono anche impiegati nella società, quindi lavoratori e non solo meri amministratori o soci di capitale.
    Anche in questo caso, dato che il requisito va mantenuto con continuità è necessario fare attenzione e verificare che l’ingresso o l’uscita di collaboratori “a qualsiasi titolo” non alteri la percentuale necessaria, tenuto conto del fatto che, come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico, “il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata deve essere necessariamente eseguito per teste.”
    Oltre ai chiarimenti del MISE sull’argomento si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate con l’interpello 87/e del 14/10/2014 che ha stabilito che ai fini del conteggio “gli stagisti possano essere considerati forza lavoro solo se retribuiti” mentre “i consulenti esterni titolari di partita Iva non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto”.

  • 3) PRIVATIVA INDUSTRIALE/SOFTWARE REGISTRATO
  • In quest’ultimo caso come prima cosa è necessario specificare che la privativa e il software siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa. Altra distinzione da fare è che la norma prevede nel caso di privative industriali la possibilità che la startup sia titolare, depositaria o licenziataria della stessa; pertanto, anche solo il deposito della domanda può valere quale requisito ai fini dell’iscrizione, benché sia ancora in attesa di registrazione. Invece, nel caso di programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, tenuto dalla SIAE, è prevista solo la titolarità.
    Il MISE ha recentemente chiarito che “il requisito della privativa industriale in quanto abilitante, può essere speso unicamente una volta”, ovvero non è ammissibile che la medesima privativa sia utilizzato da un titolare, da un licenziatario e da n sub licenziatari, ciascuna volta per abilitare una startup.
    Ulteriori chiarimenti sono poi intervenuti per precisare quali siano i titoli di proprietà industriale individuati dalla norma, utili al riconoscimento del requisito che sono:
    1) il brevetto per invenzione (che può comprendere invenzioni biotecnologiche)
    2) il brevetto per nuova varietà vegetale
    3) la topografia di prodotto a semiconduttori registrata
    Il modello di utilità rientra nelle privative industriali, mentre sono esclusi il disegno e modello registrato, detto anche “brevetto per modello ornamentale” e il marchio.
    La startup innovativa può anche indicare più di un requisito in sede di iscrizione nella sezione speciale start up innovative, così come può cambiarlo, l’importante è che almeno uno su tre sia sempre presente.


    3. Cosa fare per non perdere l’iscrizione: la conferma annuale dei requisiti

    Fin qui abbiamo visto che per iscriversi in sezione speciale startup innovative è necessario avere i requisiti previsti dall’art. 25 del D.L. 179/2012, requisiti che devono essere mantenuti per tutta la durata dell’iscrizione e che devono essere “confermati” almeno una volta l’anno.
    Con l’entrata in vigore della legge di conversione 12/2019 del decreto Semplificazioni (D.L. n. 135/2018) a partire dal 2019, è stato abrogato l’aggiornamento semestrale delle informazioni descrittive inserite in fase di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese, previsto originariamente dal comma 14 dell’art. 25.
    Pertanto, le startup devono effettuare solo la conferma annuale dei requisiti - prevista al comma 15 - provvedendo altresì a completare il loro profilo personalizzato sul portale startup.registroimprese.it (link).
    Solo una volta all’anno, dopo il deposito del bilancio ed entro il 30 giugno, le start up innovative devono trasmettere alla Camera di Commercio, competente per territorio, una Comunicazione Unica per la conferma del possesso dei requisiti di startup innovativa e per aggiornare o confermare le informazioni dichiarate in iscrizione, pena la perdita dello status speciale e l’impossibilità di continuare a fruire delle agevolazioni correlate.
    La mancata compilazione del profilo personalizzato presente nel portale comporta un blocco della procedura di conferma dei requisiti e nel caso l’inadempimento si protragga oltre la scadenza del 30 giugno l’impresa perderà lo status speciale di startup innovativa.
    Pertanto, salvo eventuali proroghe decise dal Ministero, entro il termine del 30 giugno l'impresa deve provvedere a:

    • - depositare il bilancio d'esercizio
    • - completare il profilo nel portale dedicato startup.registroimprese.it (link)
    • - inviare pratica telematica di conferma requisiti in Camera di Commercio

    4. Provvedimenti e agevolazioni a favore delle startup innovative

    A favore delle startup innovative è prevista una serie di provvedimenti agevolati e di incentivi di cui possono beneficiare le imprese dalla data di iscrizione nella sezione speciale e per un massimo di 5 anni a decorre dalla data di costituzione. Recentemente, a ottobre 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico li ha raccolti in una guida dal titolo “Agevolazioni a favore delle Startup innovative”. Inoltre, anche il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto “Rilancio”) ha introdotto ulteriori misure per il rafforzamento e il sostegno dell’ecosistema delle startup innovative.
    Di seguito vediamo brevemente in cosa consistono.

    Costituzione digitale e gratuita della startup

    Con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016 è stata introdotta per le startup innovative la possibilità di redigere atto costitutivo e statuto mediante un modello standard tipizzato, convalidandone il contenuto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale. Utilizzando la piattaforma startup.registroimprese.it è possibile predisporre atto costitutivo e statuto, per ora solo in forma di s.r.l. sulla base dell’atto standard e procedere alla costituzione utilizzando il cosiddetto art. 25 insieme alla Camera di Commercio, oppure l’art. 24 in autonomia, se si hanno elevate competenze normative. L’atto standard tipizzato non è modificabile, pertanto, qualora si vogliano introdurre articoli non presenti si dovrà ricorrere alla costituzione con notaio.

    Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di startup innovative

    Dal 2017, per gli investitori che effettuano investimenti in capitale di rischio di startup innovative è disponibile uno sgravio fiscale così configurato:
    - per le persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda Irpef pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro
    - per le persone giuridiche, deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro
    La possibilità di fruire dell’incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella startup innovativa per un minimo di tre anni.

    Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI

    Le startup innovative beneficiano di un intervento semplificato, gratuito e diretto del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese. La garanzia, applicabile sia in via diretta che su operazioni effettuate tramite confidi, copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro.

    Smart & start Italia

    Si tratta di un finanziamento agevolato per start up innovative localizzate in Italia, nato con l’obiettivo di sostenerne la nascita e lo sviluppo mediante l’erogazione di un finanziamento a tasso zero per progetti di sviluppo imprenditoriale con un programma di spesa di importo compreso tra 100mila e 1,5 milioni di euro.
    Il finanziamento copre, senza alcuna garanzia, fino all’80% delle spese ammissibili; questa percentuale può salire al 90% se la startup è costituita interamente da donne e/o da giovani sotto i 35 anni, oppure se tra i soci è presente un esperto col titolo di dottore di ricerca italiano (o equivalente) che lavora all’estero e vuole rientrare in Italia.
    Vi sono poi ulteriori differenziazioni per le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia che godono di una percentuale a fondo perduto del 30%.
    Il finanziamento va restituito in 10 anni a partire dal 12° mese successivo all’ultima quota di finanziamento ricevuto.

    Esonero da diritti camerali e imposte di bollo

    Dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.
    Tali agevolazioni hanno durata di cinque anni e sono comunque condizionate dalla permanenza dell’impresa all’interno della sezione speciale.
    Nel caso di bollatura dei libri sociali non vi è alcun esonero, pertanto, l’impresa dovrà versare diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa di concessione governativa. (Risposta n. 253 del 17/7/2019 Agenzia delle Entrate).

    Deroghe alla disciplina societaria ordinaria

    Alle startup innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito di:
    - creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione)
    - effettuare operazioni sulle proprie quote
    - emettere strumenti finanziari partecipativi
    - offrire al pubblico quote di capitale

    Proroga del termine per la copertura delle perdite

    In caso le perdite d’esercizio comportino una riduzione del capitale aziendale di oltre un terzo, in deroga al Codice Civile, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo).
    In caso di perdite che riducano il capitale al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo.

    Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica

    Le startup innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, come ad esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito IVA, o l’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%.

    Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale

    Le startup innovative possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall'assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi.
    Inoltre, fatto salvo un minimo previsto dai contratti collettivi di categoria, le parti possono stabilire in totale autonomia le componenti fisse e variabili della retribuzione, concordate ad esempio sulla base all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento, anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale aziendale.

    Disciplina del lavoro flessibile

    Nel complesso, le startup innovative sono soggette alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal d.lgs. 81/2015, così come emendato dal D.lg. 87/2018.
    La startup innovativa può pertanto assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 24 mesi. Tuttavia, all’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dalla norma generale (art. 21, D.lg. 179/2012).
    Inoltre, a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi (art. 23, d.l. 179/2012).

    Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA

    La normativa ordinaria, che prescrive l’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA superiori a 5.000 euro tramite modello F24, può costituire un disincentivo all’utilizzo della compensazione cd. Orizzontale (ossia a valere su tipologie d’imposta diverse dall’IVA).
    L’esonero dall’obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro può comportare per le startup rilevanti benefici in termini di liquidità.

    Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding

    L’Italia è stato il primo paese al mondo a regolamentare la raccolta di capitale a rischio per le startup innovative. L’equity crowdfunding è una forma di investimento che consente alla “folla” di investitori (crowd) di finanziare startup innovative e piccole e medie imprese attraverso portali online autorizzati, erogando un contributo finanziario in cambio di quote societarie delle stesse imprese (equity).
    La disciplina è prevista dall’art. 26, comma 5, del D.L. n. 179/2012, le regole operative sono contenute nel Regolamento Consob n. 18592/2013, in vigore dal 27 luglio 2013; nel sito della Consob è presente anche il Registro dei gestori di portali di equity crowdfunding.

    Trasformazione in PMI innovative senza soluzione di continuità

    Le startup innovative possono trasformarsi in PMI innovative, passando direttamente dalla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative a quella delle PMI innovative, continuando così a mantenere l’iscrizione nella sezione speciale e quindi senza perdere il diritto ai benefici disponibili.
    Le PMI innovative beneficiano della gran parte delle misure previste per le startup innovative.

    Fail Fast (procedure semplificate in caso di insuccesso della propria attività)

    In caso di insuccesso, le startup innovative possono contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività. Nello specifico, esse sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio, con l’esonero, in particolare, dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa.
    Sono dunque annoverate tra i cd. soggetti “non fallibili”, allo scopo di consentire loro l’accesso alle procedure semplificate per la composizione della crisi in continuità e di ridurre i tempi per la liquidazione giudiziale, limitando gli oneri connessi al fallimento.

    Servizi dell’Agenzia ICE

    L'ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia alle startup innovative dando diritto ad uno sconto del 30% sull’acquisto di beni e servizi a catalogo (esclusi i costi esterni). Per ottenere gli sconti indicati è necessario registrarsi gratuitamente sul sito dell'ICE - Agenzia: ice.it.


    5. Le misure introdotte in risposta all’emergenza Covid-19

    Con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto “Rilancio”), convertito in legge dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono state introdotte misure per il rafforzamento e il sostegno dell’ecosistema delle startup innovative. Di seguito i provvedimenti:

    Contributi a fondo perduto per l’acquisto di servizi

    Alle startup innovative sono stati destinati 10 milioni di euro per la concessione di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti nello sviluppo di imprese innovative.
    Inoltre, verranno finanziate iniziative specifiche riguardanti la comunicazione, la promozione e la valorizzazione dell’ecosistema innovativo per favorire il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali.

    Sostegno al venture capital

    Sono state assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni per l’anno 2020 al Fondo di sostegno al venture capital finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obblighi convertibili, o altri strumenti finanziari di debito, a beneficio esclusivo delle startup innovative e delle PMI innovative.

    Credito d’imposta in ricerca e sviluppo

    Anche le startup innovative sono tra i soggetti ammissibili a stipulare contratti di ricerca extra muros, così come università e istituti di ricerca, ai fini dell’erogazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nei confronti dei soggetti che commissionano tali attività alle startup innovative. Sul tema anche l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con l’interpello n. 520 del 12 dicembre 2019.

    Proroga del termine di permanenza nella sezione speciale del registro imprese

    La proroga riguarda le startup innovative iscritte alla relativa sezione speciale alla data del 19 maggio 2020, per le quali viene prorogato di 12 mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese.
    La proroga della permanenza nella sezione speciale non rileva ai fini delle agevolazioni fiscali e contributive in vigore.

    Estensione della garanzia per il fondo centrale di garanzia per le PMI

    È riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI specificatamente dedicata all’erogazione di garanzie in favore di startup innovative e PMI innovative.

    Ulteriori incentivi all’investimento in startup innovative

    Sono stati introdotti incentivi in «de minimis» all’investimento in startup innovative e PMI innovative per le persone fisiche.
    - Per investimenti fino ad un massimo di 100mila euro nel capitale sociale di una o più startup innovative, in ciascun periodo di imposta gli investitori possono beneficiare di una detrazione IRPEF al 50% rispetto all’ammontare dell’investimento, mantenendolo per un minimo di 3 anni.
    - Per investimenti fino ad un massimo di 300mila euro nel capitale sociale di una o più PMI innovative, in ciascun periodo di imposta gli investitori possono beneficiare di una detrazione IRPEF al 50% rispetto all’ammontare investito, mantenendo tale investimento per un minimo di 3 anni.

    Programma Investor Visa for Italy

    Sono state dimezzate le soglie minime per investimenti da parte di investitori esteri in imprese e startup innovative riferite al programma Investor Visa for Italy:
    - per investimenti in strumenti rappresentativi di società di capitali operanti in Italia e mantenute per almeno due anni, la soglia minima di investimento è passata da 1 milione di euro a 500 mila euro
    - per investimenti in startup innovative iscritte alla sezione speciale del registro imprese di cui all’art. 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, la soglia minima di investimento è passata da 500 mila a 250 mila euro.

    Agevolazioni per startup innovative localizzate in zone colpite da eventi sismici

    Le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 (Smart & Start Italia) riferite alle startup innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano, sono state estese alle startup innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.


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